Animali vietati in condominio? Ecco cosa prevede la legge e quando il divieto è valido davvero.
Nel 2026, in Italia, tenere un animale domestico in condominio è un diritto riconosciuto, ma non è assoluto. Molti proprietari di cani e gatti ignorano che esistono limiti giuridici legittimi, specie quando a parlare è un regolamento contrattuale accettato da tutti i condomini. A stabilirlo è stata una sentenza del Tribunale di Trento, che ha ribadito come certi accordi, se sottoscritti alla base, possano effettivamente vietare la detenzione di animali, anche nelle proprietà private. A ciò si aggiungono nuovi orientamenti giurisprudenziali su responsabilità oggettiva e risarcimento danni, in caso di animali lasciati liberi negli spazi comuni.
Il regolamento condominiale può davvero vietare animali? Dipende dalla sua natura
Il Tribunale di Trento, con la sentenza n. 712 del 6 ottobre 2025, ha fatto chiarezza su una questione che riguarda migliaia di italiani. Un regolamento condominiale contrattuale — cioè predisposto dal costruttore e accettato espressamente all’acquisto, oppure approvato all’unanimità da tutti i condomini — può prevedere il divieto di tenere animali domestici. Non è quindi in contrasto con l’art. 1138 del codice civile, che vieta il divieto negli regolamenti assembleari approvati a maggioranza.

Il regolamento condominiale può davvero vietare animali? Dipende dalla sua natura – escursionando.it
In pratica, se l’accordo è stato accettato da tutti, quel divieto ha forza di contratto. E può essere fatto valere anche in tribunale, come accaduto nel caso esaminato a Trento. Qui il giudice ha ritenuto legittima la clausola di divieto perché sottoscritta all’origine da tutti i proprietari, e quindi valida a disciplinare l’uso delle proprietà esclusive e comuni.
Il punto cruciale è proprio la natura del regolamento. Se è contrattuale, prevale come accordo tra privati. Se è invece assembleare, non può vietare la detenzione di animali, anche se approvato con la maggioranza. Il codice civile protegge infatti il diritto individuale alla presenza di animali da compagnia, ma non può superare un contratto firmato da tutti.
E cosa succede se l’animale è presente ma circola liberamente? Qui la legge cambia tono, e le responsabilità si fanno più gravi. È il caso analizzato da un’altra sentenza recente.
Animali liberi nelle parti comuni? Il proprietario è sempre responsabile (anche se non li controlla)
Con la sentenza n. 33 del 12 aprile 2025, il Tribunale di Pescara ha analizzato un caso molto concreto: alcuni gatti lasciati liberi dalla proprietaria accedevano ripetutamente negli spazi e nei giardini altrui, provocando danni, deiezioni, odori sgradevoli e disagi documentati. Il giudice ha applicato l’art. 2052 del codice civile, che stabilisce la responsabilità oggettiva del proprietario per i danni causati dagli animali.
La sentenza è chiara: chi detiene un animale, o anche chi lo ha in uso temporaneo, risponde dei danni anche se non presente al momento dell’accaduto. Per difendersi, deve dimostrare un evento esterno imprevedibile (il cosiddetto “caso fortuito”), cosa che non è stata provata dalla proprietaria nel caso in esame. Al contrario, i vicini danneggiati hanno portato testimoni e documentazione su quanto accadeva: presenza costante dei gatti in spazi non consentiti, danneggiamento del verde, odori persistenti.
Il risultato? Il giudice ha condannato la proprietaria al risarcimento di 1.500 euro per danno patrimoniale e non patrimoniale. La sua condotta è stata giudicata omissiva, perché non aveva adottato nessuna misura di contenimento o controllo, né aveva fornito prove del proprio impegno per evitare i disagi.
Questa decisione chiarisce che, anche se l’accesso agli spazi comuni da parte degli animali può sembrare normale, non è affatto automatico né illimitato. Le regole condominiali (specie se vietano espressamente la libera circolazione) vanno rispettate, e anche in assenza di divieti, il buon senso e la vigilanza restano obbligatori.
La normativa parla di libertà di detenzione nelle proprietà private, ma non include esplicitamente la libera circolazione. Perciò, se il tuo cane o gatto entra nel giardino del vicino, lascia deiezioni o crea disagio, sei responsabile. E, come dimostra questa giurisprudenza, puoi essere condannato al risarcimento, anche senza dolo.
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